In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 27 gennaio 2022, è stato introdotto nell’ordinamento un testo revisionato del Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
La novella ha destato l’attenzione di molti, soprattutto riguardo alla possibilità, per utenti e consumatori, di inserire nel Registro Pubblico delle Opposizioni il proprio numero di telefono cellulare, al fine di interrompere le attività di promozione e offerta dei prodotti commerciali note come telemarketing.
Andando con ordine: il Registro Pubblico delle Opposizioni (anche RPO) è un servizio già attivo da tempo avente come fine quello di tutelare il Cittadino dalle attività di marketing e promozione pubblicitaria aggressiva, un fenomeno dilagante e spesso utilizzato da alcune imprese in maniera irrispettosa della privacy degli utenti (tra l’altro, in maniera controproducente per le stesse attività di promozione). Finora il Registro era relegato ai soli numeri telefonici fissi – ed in un primo momento solo per le numerazioni presenti nei pubblici elenchi.
A partire dal 27 luglio 2022, però, questo stesso Registro riguarderà qualsiasi numero di telefono nazionale: fisso, mobile, pubblico e non pubblico. Bisogna inoltre sottolineare che, testo di legge alla mano, il Cittadino è qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate.
La norma prevede anche la descrizione dell’Operatore, che è qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che in qualità di titolare del trattamento dei dati intenda utilizzare qualsiasi numero telefonico o l’indirizzo postale presente negli elenchi pubblici per finalità di telemarketing.
Più nel dettaglio, il funzionamento del RPO appare molto semplice, almeno per il Cittadino. Quest’ultimo potrà infatti iscriversi, tramite i vari canali preposti che sono sito web, telefono ed e-mail. La modalità standard, una volta iscritti al Registro, prevede la cancellazione automatica di tutti i consensi per il marketing e la promozione precedentemente concessi, il divieto di inoltro dei propri dati ai terzi e l’opposizione al telemarketing svolto tramite raccolta delle numerazioni su elenco pubblico. A questa prima “tabula rasa” delle operazioni commerciali invasive è possibile poi gestire più nel dettaglio le autorizzazioni e i consensi.
Il Cittadino, quindi, sarà in grado di rimuovere l’opposizione, aprendo nuovamente al telemarketing; potrà rinnovare al contrario l’iscrizione, cancellando i consensi prestati tra la prima iscrizione al registro e la seconda rinnovazione; infine avrà modo di cancellare alcuni operatori, creando una cosiddetta white list, sulla base però dei soli soggetti iscritti nel RPO.
Meno agevole, almeno concettualmente, risulta essere l’approccio della normativa agli Operatori. Innanzitutto, è bene segnalare che anche il soggetto titolare del trattamento di promozione può iscriversi al Registro. L’iscrizione è gratuita ed aiuta sicuramente il Cittadino nell’eventuale creazione della white list riportata sopra. Dal momento dell’iscrizione, l’Operatore potrà (anzi dovrà, nel caso decida di intraprendere attività di telemarketing) creare delle liste di numerazioni telefoniche, inoltrarle al Registro e ricevere in restituzione le stesse liste, aggiornate circa la possibilità o meno di operare in telemarketing per ogni singolo utente. L’Operatore inoltre è obbligato ad una consultazione almeno mensile del RPO e comunque prima di ogni campagna promozionale (art. 1, comma 12, della Legge n. 5/2018). Altri dettagli circa il Registro per gli Operatori sono il limite di inoltro di 5 liste al giorno ed il costo del servizio, ancora non conosciuto ma previsto sia nel caso di gestione ministeriale che di subappalto dello stesso a gestori terzi.
Risulta evidente che la manovra legislativa punti a rafforzare la tutela degli utenti, in contrasto ad un fenomeno vissuto come fortemente impattante sulla privacy e sulla riservatezza della propria linea telefonica. Allo stesso modo però, l’assenza di approfondimento normativo crea già a partire da pochi giorni dalla creazione del Registro numerosi dubbi sull’efficacia e il bilanciamento di interessi sottesi alle parti coinvolte.
Un esempio su tutti è quello inerente all’apparato sanzionatorio: quest’ultimo è rimandato direttamente a quanto previsto dal Codice della Privacy, come aggiornato dal GDPR. Eppure, il Regolamento si riferisce solo alle persone fisiche, quando è evidente che il RPO considera come Cittadini anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Cosa succederà quindi, in caso di violazione di un’utenza telefonica registrata ad una società? Ancora, non è ben chiaro quanto sia profonda la definizione di Operatori: ferma restando la necessità di arginare i fenomeni di telemarketing aggressivo e massificato, è davvero possibile richiedere a chiunque faccia promozione telefonica l’onere di registrazione, controllo continuo e pagamento del prezzo?
È palese quindi che ci sono e ci dovranno essere argini di manovra, capaci di mediare tra le esigenze degli utenti e quelle dei Titolari del trattamento, soprattutto in riferimento alle piccole e medie imprese. Nel frattempo, non si potrà fare altro che aspettare gli aggiornamenti della giurisprudenza, quelli ministeriali e, come sempre, le prassi applicative di aziende e utenti.